1. La provincia svolge le seguenti funzioni:
a) concorre con la regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;
b) predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale;
c) programma servizi di informazione e di pubblicizzazione di interesse sovracomunale;
d) collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale e in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e di valutazione di dimensione regionale.
2. I comuni e le comunità montane svolgono le seguenti funzioni:
a) concorrono con la regione e con la provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;
b) provvedono al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio;
c) programmano l'uso condiviso delle risorse disponibili;
d) promuovono le iniziative nell'ambito dell'apprendimento permanente;
e) concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali;
f) promuovono la realizzazione e il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema;
g) organizzano iniziative per l'informazione e per l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità.