Art. 13.
(Funzioni e compiti degli enti locali).

      1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

          a) concorre con la regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;

          b) predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale;

          c) programma servizi di informazione e di pubblicizzazione di interesse sovracomunale;

          d) collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale e in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e di valutazione di dimensione regionale.

      2. I comuni e le comunità montane svolgono le seguenti funzioni:

          a) concorrono con la regione e con la provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;

          b) provvedono al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio;

          c) programmano l'uso condiviso delle risorse disponibili;

          d) promuovono le iniziative nell'ambito dell'apprendimento permanente;

          e) concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali;

 

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          f) promuovono la realizzazione e il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema;

          g) organizzano iniziative per l'informazione e per l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità.